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Leggi Costituzionali Legge costituzionale 9-2-63 n.2 (G.U. 12-2-63 n.40) Art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. 
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. 
Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. 
[N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l'art. 131.] 
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 
Legge costituzionale 22-11-67 n.2
(G.U. 25-11-67 n.294)
Art. 135
La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. 
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. 
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. 
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. 
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.